Art. 5.
(Comitato nazionale di monitoraggio e Comitato nazionale operativo per il servizio telefonico).

      1. Il Comitato nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, è composto da cinque membri, incluso il Ministro della salute, che lo presiede:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

          c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentante degli enti locali nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

 

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      2. Il Comitato nazionale operativo di cui all'articolo 2, comma 3, è composto da operatori scelti tra medici, psicologi, sociologi, avvocati, medici legali, assistenti sociali, operatori telefonici e personale dell'ANIO con esperienza nel settore e che, per preparazione culturale, professionale o impegno personale, possono garantire adeguate prestazioni in base alle richieste rivolte al servizio telefonico.
      3. Il Comitato nazionale di monitoraggio e il Comitato nazionale operativo sono tenuti, nell'esercizio delle attività ad essi demandate ai sensi della presente legge, a garantire il rispetto della riservatezza degli utenti del servizio telefonico, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. I componenti dei medesimi Comitati sono altresì vincolati, per quanto concerne ogni informazione della quale vengono a conoscenza per ragioni legate alla loro attività, al segreto professionale.